Violazione degli obblighi di assistenza famigliare

La rinuncia all’assegno per il figlio non fa venire meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

La Corte d’appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Genova che aveva condannato Tizio alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all’art. 570 c.p., secondo comma n. 2 cod. penale a causa dell’omissione della contribuzione al mantenimento del figlio minore: tuttavia occorre specificare che vi è nel caso de quo una sentenza di divorzio del Giudice civile in cui viene riconosciuto un assegno di mantenimento a favore del figlio minore del valore di 100 euro.

Tale situazione è stata poi oggetto di un separato accordo negoziale con cui la madre del bambino rinunciava a tale conferimento da effettuarsi da parte del padre. Con la sentenza n. 30150 depositata l’11 luglio 2023, la Corte di Cassazione in tema di reato di omessi versamenti ha stabilito che il fatto che la madre rinunci all’assegno di mantenimento per il figlio minore non fa venire meno il reato di cui all’articolo 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. in quanto è fatto salvo il diritto del bambino a godere dei mezzi di sussistenza.

Tale decisione è giustificata da parte della Suprema Corte in ragione “impossibilità di comprimere un nucleo essenziale di tutela che l’ordinamento pone a presidio dei minori e del diritto ad una vita dignitosa attraverso la contribuzione di entrambi i genitori”.

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A cura dell’Avvocato Alberto Gagni

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