La responsabilità del conducente nei casi in cui il pedone attraversa all’improvviso

Sin da quando conseguiamo la patente di guida, sappiamo di dover tenere una condotta prudente alla conduzione del nostro veicolo, dal momento che, in caso dovessimo – anche inavvertitamente – urtare un pedone, avremmo senz’altro torto e saremmo tenuti a risarcirgli i danni. Ebbene, non è sempre così.

La terza sezione civile della Cassazione, infatti, nell’ordinanza n. 20140/2023, ha stabilito che la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti dimostrato che non vi era, per lo stesso, alcuna possibilità di prevenire l’evento, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala.

Nel caso in questione, un bambino di due anni, accompagnato dalla nonna, aveva attraversato la strada ed era stato colpito da un’auto, subendo lesioni. I primi due gradi di giudizio avevano attribuito la responsabilità esclusivamente al pedone, sostenendo che l’attraversamento era stato improvviso, imprevedibile ed inevitabile.

I genitori del bambino hanno quindi impugnato questa decisione davanti alla Suprema Corte, criticando la mancanza di una valutazione adeguata della condotta del conducente e del rispetto delle norme stradali.

La Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso sottolineando che, secondo la giurisprudenza consolidata, la responsabilità del conducente può essere esclusa se si dimostra che non vi era alcuna possibilità di prevenire l’investimento, soprattutto quando il pedone ha tenuto una condotta anomala e, in quanto tale, imprevedibile (cfr. ex multis Cass. n. 4551/2017).

Inoltre, con la medesima pronuncia, è stato chiarito ed evidenziato che il conducente deve sempre vincere la presunzione di colpa a suo carico, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, indipendentemente dall’eventuale anomalia nella condotta del pedone.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente accertato e stabilito che l’attraversamento improvviso e imprevedibile del bambino aveva reso impossibile al conducente effettuare una manovra di emergenza per evitarlo, e quindi il ricorso è stato respinto, in totale assoluzione dell’automobilista.

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