I chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la Circolare del 9 ottobre 2023 n.9 sulla disciplina dei contratti a termine.

Con la Circolare n. 9 ottobre 2023 n. 9 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei contratti a termine a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 85/2023, di conversione del decreto legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

Occorre premettere che il Decreto Lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Decreto Lavoro è intervenuto principalmente sulle causali che giustificano il ricorso al contratto a termine. E’ noto che i contratti a termine potevano e possono essere stipulati per una durata non superiore a dodici mesi senza l’apposizione di alcuna causale.

La riforma ha inteso valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di ventiquattro mesi.

In particolare, il datore di lavoro potrà stipulare un contratto a termine di durata superiore ai dodici mesi nei seguenti casi:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art.51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

La Circolare chiarisce che la lettera a) si limita a riaffermare la prerogativa, già in precedenza riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare tali casi, purché ciò avvenga ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La lettera b) trova applicazione laddove i contratti collettivi di cui alla lettera a) nulla abbiano previsto in materia. In tal caso, l’azienda potrà ricorrere al lavoro a termine alle condizioni individuate dai contratti collettivi applicati in azienda. Inoltre, entro il 30 aprile 2024, anche azienda e lavoratore potranno individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva per giustificare l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi.

Ai sensi di tale disposizione, si evidenzia che le parti individuali possono avvalersi solo temporaneamente di tale possibilità, entro la data del 30 aprile 2024, consentendo in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia.

Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

Infine, la nuova lettera b-bis) riafferma la possibilità per il datore di lavoro, già prevista in precedenza, di far ricorso al contratto di lavoro a termine quando abbia la necessità di sostituire altri lavoratori.

La Circolare ritiene che resti fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, restando la stessa comunque vietata per i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

Merita di essere segnalato che in sede di conversione del decreto-legge, è stata introdotta una previsione che ha l’effetto di consentire ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 48 del 2023 (e cioè prima del 5 maggio 2023).

Più in particolare, la disposizione prevede che, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi per il ricorso al contratto a termine “acausale”, si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

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