Diritto di recesso e il periodo di ripensamento

Secondo la giurisprudenza più recente, l’inosservanza dei doveri di trasparenza contrattuale imposti al professionista dalla disciplina consumeristica possono portare, non soltanto all’inefficacia del contratto, ma addirittura alla perdita del diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni compiute sulla base del negozio dichiarato invalido.

È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea (C-97/22 del 17.5.2023) a seguito del ricorso promosso da un cittadino tedesco nei confronti di un’impresa che, benché effettivamente incaricata della ristrutturazione dell’impianto elettrico domestico, mediante contratto verbale concluso presso l’abitazione del reclamante, non lo aveva informato del diritto di recesso previsto dalla disciplina a tutela del consumatore, eseguendo poi l’intero lavoro commissionato e pretendendone il pagamento.

Tutela del consumatore

La Corte ha, infatti, ricondotto la fattispecie concreta nell’ambito della conclusione di contratto di servizi al di fuori dei locali commerciali prevista dalla Direttiva 2011/38; ipotesi per la quale è consentito a favore della tutela del consumatore un “periodo di ripensamento” di 14 giorni, durante il quale ha diritto di rescindere un contratto senza penalità.

Periodo di ripensamento

I giudici di Bruxelles, inoltre, hanno precisato che l’eventuale inosservanza di tale obbligo informativo, ai sensi dell’art. 10 par. 1 della direttiva, comporta la proroga sino a dodici mesi del periodo di ripensamento e che la previsione, pure prevista nella direttiva, di un impegno economico per il consumatore che recede nel predetto periodo, può trovare applicazione solo nel caso in cui tale facoltà gli sia stata espressamente dichiarata dal professionista.

Ne consegue, secondo l’argomentazione sviluppata dalla Corte, che, nell’ipotesi di contratto di servizi negoziato e concluso fuori dai locali commerciali, in mancanza di una corretta informativa del proprio diritto di recesso, il consumatore ha diritto a recedere dal vincolo senza alcun esborso economico e nel termine di un anno decorrente dalla scadenza del predetto “periodo di ripensamento”.

Valutazione del rischio delle imprese

Di fronte a una tale presa di posizione, diviene quindi cruciale, per le imprese, affidare ad un professionista la valutazione dei modelli e schemi contrattuali, affinché tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, tra le quali, appunto quella a tutela del consumatore, siano pienamente rispettati; e ciò al fine di evitare di dover incorrere in pesanti sanzioni, sia di natura amministrativa che civile.

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