
Anticipo del TFR : si può rateizzare nel normale stipendio?
23 Luglio 2025
In questo articolo:

È capitato anche a te di sentire un collega o un conoscente dire che chiederà l’anticipo del TFR? È davvero possibile farlo e se sì quando? Ma prima di rispondere a queste domande, forse è bene fare chiarezza anche su cosa sia il TFR.
Cosa significa trattamento di fine rapporto (TFR)?
Il TFR è una forma di retribuzione che matura nel corso della prestazione lavorativa, un accumulo che possiamo paragonare a un salvadanaio. L’obiettivo, del Trattamento di Fine Rapporto, è quello di tutelare il lavoratore una volta giunto alla pensione, garantendo che una parte della retribuzione venga accantonata dal datore di lavoro per essere poi liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo è ciò che si verifica di norma, salvo eventuali e legittime anticipazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro. Tale meccanismo serve a responsabilizzare l’azienda verso la futura posizione economica del dipendente, evitando che risorse economiche indispensabili vengano consumate durante il rapporto di lavoro.
Anticipo del TFR: quando è possibile chiederlo e perché?
Come anticipato all’inizio dell’articolo, può capitare però che il lavoratore voglia chiedere un anticipo del TFR. È bene ricordare che la richiesta TFR anticipato non è come “prelevare” dal conto corrente, ma deve rispettare delle regole e deve essere richiesto per reali esigenze.
Proprio per questo caso, è la legge che ci chiarisce quando la richiesta anticipata del TFR è legittima, ma ci dice anche che tale richiesta è uno strumento eccezionale volto a fronteggiare situazioni connotate da reale necessità. Il quadro normativo prevede quindi che:
- La richiesta di TFR anticipato può avvenire una sola volta durante il rapporto.
- Il lavoratore, per ottenere l’anticipazione, deve vantare un’anzianità minima di otto anni presso lo stesso datore di lavoro.
- L’importo anticipato non deve superare il 70% del TFR maturato.
- Infine, la normativa prevede che siano rispettate le soglie numeriche che riguardano il ricorso all’anticipazione: non più del 10% degli aventi diritto, e comunque al massimo il 4% dei lavoratori dell’azienda.
L’anticipo del TFR può avvenire per motivi specifici, come spese sanitarie, acquisto di abitazioni, ecc., ma pur sempre di natura eccezionale / straordinaria, è quindi un’uscita annuale e motivata rispetto alla regola generale dell’accantonamento mensile.
Aziende private e articolo 2120 c.c.: la gestione del TFR
Se si parla di aziende private, ai sensi dell’art. 2094 c.c. chi regola il contratto di lavoro ha la facoltà di concedere benefici al lavoratore, attraverso accordi individuali o collettivi “di maggior favore”. A tal proposito è giusto chiamare in causa l’ultimo comma dell’art. 2120 c.c., che consente di introdurre, rispetto alla disciplina legale o contrattuale collettiva, condizioni più favorevoli quali dilazione del TFR, ampliamento delle motivazioni per l’anticipazione, e altro ancora.
La Cassazione aveva già chiarito che una convenzione individuale poteva prevedere la richiesta anticipo tfr anche per motivi non espressamente richiamati dalla legge, ma deve comunque esistere una ragione “oggettiva e certa” per effettuare la richiesta, e non si devono superare i limiti quantitativi dettati dal legislatore.
Tuttavia, finora non si era mai sentito parlare dell’ipotesi di un’erogazione mensilizzata e continuativa del TFR, così da farne una forma ordinaria di retribuzione.
Esempio pratico di anticipo TFR mensile e cosa come risponde la Legge
Quali sono i fatti iniziali?
Ma veniamo a un esempio pratico. La controversia di cui vogliamo parlarvi nasce da un verbale di accertamento dell’INPS nei confronti di una società che aveva stipulato, per ogni dipendente, una clausola contenuta nel contratto di assunzione – ai sensi dell’articolo 2120 c.c. – con cui si stabiliva che una parte del TFR maturato sarebbe stata erogata ogni mese in busta paga, come se fosse parte normale dello stipendio.
La società intendeva così favorire il lavoratore, rispondendo a esigenze di maggiore liquidità, con una modalità peraltro trasparente e volontaria. Inizialmente, la Corte di Appello di Bologna aveva ritenuto la pratica legittima, ritenendo che l’accordo individuale potesse dar luogo a condizioni migliori per i dipendenti e che la recente giurisprudenza interpretativa avesse a priori autorizzato la derivazione dall’art. 2120 c.c.
L’INPS, però, non ha condiviso la prassi utilizzata, ma anzi ha contestato quest’idea definendola “non ammessa dalla normativa” e dunque esigendo che gli importi corrisposti mensilmente venissero riqualificati come reddito da lavoro, soggetto a contributi e imposte nei termini previsti per il TFR.
Cosa dice la Corte d’Appello?
Secondo la Corte d’Appello, l’autonomia privata e la tutela dell’articolo 2120 c.c. consentono un’interpretazione con estensione maggiore rispetto a quella tradizionale, quantomeno quando si parla della frequenza di erogazione. L’anticipo del TFR potrà avvenire per una pluralità di motivi (liquidità, spese personali), anche in assenza di causali già tipizzate, purché esplicitamente pattuite.
In questo contesto però la Corte aveva richiamato anche la sentenza n. 4133/2007, sostenendo che la Suprema Corte aveva già legittimato l’anticipazione del TFR anche se non era correlata a scopi tradizionali o tipizzati dall’ordinamento.
Ma quindi quando è legale una richiesta anticipo TFR in modalità mensile?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13525 del 2025, ha affrontato il tema dell’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) chiarendo che l’erogazione mensile e continuativa del TFR in busta paga — in assenza di causale specifica — non è fattibile con il sistema normativo vigente. Con questa decisione, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dall’INPS, sovvertendo la precedente pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, che aveva rigettato le doglianze dell’ente previdenziale.
Ma perché questa decisione?
Il nuovo orientamento della Cassazione: la pronuncia n. 13525/2025
La Suprema Corte, ribaltando la decisione d’appello, ritiene che le condizioni migliorative previste dall’articolo 2120 debbano continuare a conservare i connotati di un’anticipazione eccezionale e una tantum. Di fatto, non possono essere quindi erogate mensilmente come nel caso preso in esame. Richiedere L’ anticipo TFR non può diventare un sistema strutturale che svuoti la natura del TFR stesso, ma dev’essere legata a motivazioni specifiche e il più possibile vicina al momento della cessazione del rapporto.
Gli accrediti mensili del TFR, quindi:
- non corrispondono al caso di eccezionalità e dunque non soddisfano i requisiti richiesti;
- di per sé non prevedono motivazioni specifiche (es.: spese sanitarie, acquisto casa), ma rispondono a criteri generici, come la liquidità quotidiana;
- comporterebbero una vera e propria riorganizzazione del TFR come parte ordinaria della retribuzione — un fenomeno privo di analogia normativa e del tutto estraneo alla ratio normativa.
Per poter avere migliori condizioni, la Corte spiega che, nel rispetto dell’art. 2120, si potrebbero estendere i criteri legali di accesso all’anticipazione includendo quelli indicati sopra; tuttavia, erogare mensilmente il TFR senza alcuna causale concreta va oltre il miglior favore e infrange:
- la natura eccezionale dell’istituto;
- la previsione che l’anticipazione vada concessa una sola volta, mentre con accrediti mensili si diverrebbe una pratica continuativa.
È bene precisare anche che la Corte, con la sentenza n. 4133/2007, non ha mai autorizzato l’erogazione mensile del TFR, ma ha esclusivamente stabilito che l’inserimento di motivi aggiuntivi rispetto a quelli legalmente previsti (es. acquisto prima casa) fossero legittimi. Non vi era però alcuna traccia di un’autorizzazione a trasformare recidivamente il TFR in una voce di normale di retribuzione.
Chi ha ragione e chi ha torto?
L’articolo 2120 del Codice civile parla genericamente di “condizioni migliori” e non vieta che, con il consenso del lavoratore, si possa prevedere l’erogazione mensile del TFR. Questa modalità può rispondere a esigenze concrete, come spese familiari o una gestione più equilibrata del reddito durante il rapporto di lavoro. Tuttavia, la Cassazione e l’INPS sostengono che, fuori dalle regole previste dalla legge, tali somme vadano trattate come retribuzione, e quindi tassate.
Non è però condivisibile questa interpretazione semplificativa, poiché non è possibile sostituire una irregolarità con una imponibilità contributiva per renderla regolare.
Inoltre, risulta arbitrario richiedere una causale aggiuntiva, non prevista dalla norma.
Per quanto, quindi, questa soluzione possa essere applicabile dal punto di vista immediato, l’orientamento Cassazione/INPS interrompe pratiche aziendali di mensilizzazione del TFR. Molti contratti che già prevedevano l’anticipazione mensile risultano ora insoddisfacenti e potrebbero emergere contenziosi tra aziende e lavoratori sul possesso di somme già erogate, e su eventuali richieste di restituzione.
Sarà dunque necessario applicare modifiche contrattuali in accordo con i lavoratori ma che rispettino però le condizioni legali.
In futuro, l’ultima parola resterà comunque al legislatore, che potrebbe intervenire chiarendo la definizione di “condizioni di miglior favore” e stabilendo se siano ammesse forme di erogazione periodica più frequente o se l’anticipazione rimanga sempre eccezionale e una tantum.
Per concludere
Chiarito cosa ha portato la sentenza n. 13525/2025, si evince anche che la richiesta del TFR anticipato resta una situazione d’eccezione, e non può diventare una regola o parte del compenso normalmente erogato mensilmente. Restano tali anche i presupposti per cui viene ricevuto. La decisione avrà certamente ricadute operative sulle aziende che avevano adottato i meccanismi di pagamento mensile sopra descritti, e potrebbe innescare un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Per poter agevolare i lavoratori dipendenti è bene adottare forme diverse di contribuzione, quali ad esempio welfare o fondi pensione che garantiscano un vantaggio vero, anche se non immediato.
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