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Rimborso voli cancellati: la Corte UE include anche le commissioni degli intermediari

30 Marzo 2026

In questo articolo:

Rimborso voli cancellati: anche le commissioni degli intermediari devono essere rimborsate

Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 15 gennaio 2026, causa C-45/24, Verein für Konsumenteninformation) chiarisce un punto fondamentale sui rimborsi aerei.

In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo è obbligato a rimborsare l’intero prezzo del biglietto, comprensivo anche della commissione riscossa dall’intermediario al momento dell’acquisto.

Le commissioni degli intermediari rientrano nel rimborso

Secondo la Corte UE:

  • La commissione applicata da un’agenzia di viaggi online è una componente “inevitabile” del prezzo del biglietto.
  • Il passeggero non può escluderla al momento dell’acquisto.
  • Di conseguenza, la commissione deve essere integralmente rimborsata ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Obblighi della compagnia aerea

La Corte sottolinea che:

  • Non è necessario che la compagnia conosca l’importo esatto della commissione.
  • Accettando che l’intermediario emetta biglietti in suo nome e per suo conto, la compagnia presume la prassi commerciale di applicare una commissione.
  • Questo principio serve a garantire la piena tutela dei passeggeri, evitando che la protezione dei loro diritti sia compromessa.

Impatto pratico per passeggeri e compagnie

Per i passeggeri:

  • Maggiore tutela in caso di cancellazioni dei voli.
  • Rimborso completo incluso ogni costo obbligatorio sostenuto per l’acquisto del biglietto.

Per compagnie aeree e intermediari:

  • Necessità di rivedere procedure di rimborso e flussi informativi.
  • Adeguamento dei contratti per ridurre contestazioni o rimborsi parziali.

Il nostro studio segue anche l’evoluzione della giurisprudenza europea sul trasporto aereo e tutela dei consumatori.

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