
Rateizzare debito Agenzia delle Entrate: perché valutare questa opzione al posto della rottamazione e quando è possibile?
25 Febbraio 2025
In questo articolo:

In un periodo in cui i costi aumentano e il potere d’acquisto di famiglie e cittadini è sempre più messo alla prova, i debiti possono davvero risultare un problema, soprattutto quando si parla di cartelle esattoriali. Se la rottamazione delle suddette non è possibile, è meglio valutare di rateizzare debito delle Agenzia delle Entrate. I contribuenti che desiderano regolarizzare il pagamento delle somme richieste dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) per conto degli Enti creditori (come l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, ecc.), ma non sono in grado di saldare l’importo in un’unica soluzione, possono optare per il pagamento rateale grazie all’istituto della rateizzazione. Attenzione però: questa opzione è ben diversa rispetto alla rottamazione delle cartelle, che potrebbe essere riaperta sempre grazie al decreto Milleproroghe.
Chi rientra nella possibilità di rateizzare debito Agenzia delle Entrate?
Non è sempre possibile rateizzare i debiti delle Agenzie delle Entrate, ma rientrano in questo ambito applicativo le somme iscritte a ruolo da:
- Stato, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
- Enti creditori come Comuni, Regioni, e altro, a meno che non abbiano comunicato diversamente all’Agenzia delle Entrate (per maggior chiarezza, sul sito Agenzia delle entrate-Riscossione – Enti che rateizzano in proprio e tributi/tipi imposta non rateizzabili è possibile trovare gli Enti accreditati).
Ciò che invece non rientra è:
- Somme già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate;
- Debiti non dilazionabili;
- Somme affidate da Enti che hanno deciso di non delegare all’Agenzia delle Entrate Riscossione la competenza di rateizzare i loro crediti;
- Somme oggetto della “Rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater.
Quando si può rateizzare i debiti delle Agenzie delle Entrate?
Quando chi ne fa richiesta dichiara di essere:
- In temporanea situazione di difficoltà economica che impedisce di far fronte al pagamento in un’unica rata ma anche quello in più rate
- comprovare il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economico finanziaria soprattutto nel caso in cui siano sopraggiunti eventi che peggiorino le condizioni patrimoniali (e reddituali) in misura tale da impedire la rimodulazione del piano di rateizzazione precedente a patto che non sia già stato prorogato o decaduto.
Come rateizzare e presentare la domanda?
La rateizzazione può esser fatta con “richiesta semplice” oppure con “richiesta documentata”.
A seconda del tipo di richiesta (“su semplice richiesta”, “documentata”, “in proroga”) e della natura del richiedente (persona fisica, titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, altri soggetti, condomini, amministrazioni pubbliche), sono disponibili diverse modalità di presentazione dell’istanza per rateizzare debito agenzia delle entrate.
Per le rateizzazioni “su semplice richiesta” (importo fino a 120 mila euro e massimo 84 rate), è possibile utilizzare il servizio “Rateizza adesso” sul sito di AdeR, accessibile anche da intermediari fiscali delegati. Per tutte le tipologie di rateizzazioni, indipendentemente dall’importo e dalla documentazione necessaria, si può compilare un apposito modello di istanza, allegando il documento di riconoscimento e, se previsto, la documentazione a corredo.
Per chi invece volesse rottamare le cartelle, la riapertura della rottamazione quarter è utopia o realtà?
Questo strumento, conosciuto anche come “definizione agevolata”, consente ai contribuenti di saldare i debiti pagando solo il capitale originario, eliminando interessi di mora, sanzioni e aggio. Una vera e propria boccata d’aria per chi sta affrontando difficoltà economiche.
La presentazione della richiesta per la definizione agevolata offre anche vantaggi sulle procedure esecutive in corso, tra cui:
- Sospensione del fermo amministrativo su beni mobili registrati (come le auto), se i debiti sono inclusi nella domanda.
- Estinzione dei pignoramenti in corso, a meno che non sia stato già fatto un incanto o assegnato il credito pignorato.
- Possibilità di ridurre o liberare parzialmente un’ipoteca su un immobile, a determinate condizioni, con spese a carico del contribuente.
Se però non si rispetta il pagamento delle rate, anche non consecutive, si perdono i benefici della rateizzazione.
Chi riguarda questa opportunità e quando presentare la domanda?
La rottamazione quater, introdotta con la legge di bilancio 2023, riguarda le cartelle esattoriali emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ha già permesso di raccogliere circa 11 miliardi di euro negli ultimi due anni. Tuttavia, per chi è decaduto dalla rottamazione quater a causa di un pagamento in ritardo, c’è una nuova opportunità.
Grazie a un emendamento al decreto Milleproroghe, chi ha perso il beneficio per non aver pagato una rata o per averla pagata in ritardo, può essere riammesso alla definizione agevolata. Il termine per presentare la dichiarazione di adesione è il 30 aprile 2025, ma è meglio non aspettare e fare subito la domanda.
La Lega ha sottolineato che questo è un passo importante per aiutare chi voleva saldare i propri debiti, ma non ha avuto la possibilità di farlo.
Per quel che riguarda i pagamenti, ricordiamo che sarà possibile saldare entro il 31 luglio 2025 in un’unica soluzione oppure in 10 rate. Saranno applicati sulle somme dovute interessi al 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023. La sanatoria, invece, sarà solo per debiti non pagati entro il 31 dicembre 2024 con una nuova rateizzazione.
Come si può aderire alla rottamazione anziché passare dalla rateizzazione normale?
Presentando la richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione compilando il modulo disponibile online o presso gli sportelli. Dopo aver inviato la domanda, riceverai l’importo da pagare e il piano rateale.
Il pagamento può essere effettuato tramite diversi canali: banche, sportelli ATM con Cbill, internet banking, uffici postali, tabaccai, e attraverso i circuiti Sisal e Lottomatica.
Si ricorda che la possibilità di aderire alla riapertura della rottamazione quater è destinata a coloro che, entro il 31 dicembre 2024, hanno perso il diritto di beneficiare della definizione agevolata a causa del mancato rispetto delle scadenze di pagamento previste nei precedenti piani di rateizzazione.
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